Competenze dell'UE
Le competenze dell'Unione sono definite nei trattati dell'UE (articoli da 2 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE).
Competenza esclusiva | Competenza concorrente | Competenza di sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri | Competenza di fornire orientamenti per il coordinamento delle politiche degli Stati membri | |||
|
|
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione in questi settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
Il trattato sull'Unione europea riconosce inoltre all'UE la competenza di definire ed attuare una politica estera e di sicurezza comune, inclusa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
NB: Nella maggior parte dei settori in cui l'UE può intervenire, la Commissione ha la facoltà di presentare una proposta di atto giuridico. Tuttavia, in alcuni settori, come la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione non ha questo potere.
Le competenze dell'UE si suddividono in tre categorie:
- competenza esclusiva dell'UE (articolo 3 del TFUE) (soltanto l'UE può agire)
- competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri (articolo 4 del TFUE) (gli Stati membri possono agire soltanto se l'UE ha scelto di non farlo)
- competenza di sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri (articolo 6 del TFUE) – in questi settori l'UE non può adottare atti giuridicamente vincolanti che comportino l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri.
"Competenza concorrente" significa che sia l'UE che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti nei settori interessati.
Tuttavia, gli Stati membri possono farlo soltanto se l'UE non ha esercitato la sua competenza o ha esplicitamente cessato di farlo.
NO - gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione in questi settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Potere della Commissione di proporre un atto giuridico dell'Unione
Gli atti giuridici dell'UE sono adottati dalle istituzioni europee e possono essere legislativi o non legislativi.
Le istituzioni europee possono adottare cinque tipi di atti.
Atti giuridicamente vincolanti
- regolamenti
- direttive
- decisioni
Atti non vincolanti
- raccomandazioni
- pareri
Per ulteriori dettagli vedere l'articolo 288 del TFUE.
Nel processo legislativo dell'UE, la Commissione presenta una proposta di atto giuridico dell'Unione. Per diventare legge, la proposta deve essere adottata dal legislatore. Nella maggior parte dei casi, per legislatore s'intende sia il Parlamento europeo che il Consiglio. In alcuni casi, interviene soltanto una delle due istituzioni.
Un'iniziativa dei cittadini invita la Commissione a proporre un atto giuridico. Se la Commissione decide di presentare una proposta, questa dovrà essere adottata dal legislatore per acquisire forza di legge.
Per ulteriori informazioni, vedere Il processo decisionale dell'UE.
NO – ad esempio, la politica estera e di sicurezza comune è di competenza dell'UE, ma la Commissione non ha la facoltà di proporre un atto giuridico in questo campo.
- In tutti i casi in cui un atto giuridico dell'UE viene adottato mediante procedura legislativa (ordinaria o speciale), a meno che i trattati non dispongano diversamente.
E
- in tutti i casi in cui i trattati prescrivono esplicitamente che spetta alla Commissione proporre un atto giuridico.
Si tratta della procedura decisionale standard per la maggior parte delle politiche dell'UE.
È anche detta "procedura di codecisione" perché comporta l'adozione comune di regolamenti, direttive o decisioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 294 TFUE). Nessuna delle due istituzioni (Parlamento europeo o Consiglio) può adottare l'atto giuridico da sola.
La Commissione ha il compito di presentare la proposta di atto legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio.
La procedura legislativa speciale si applica ai casi specifici esplicitamente menzionati nei trattati, nei quali regolamenti, direttive o decisioni sono adottati dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio, o dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo (articolo 289, paragrafo 2, del TFUE).
Le procedure legislative speciali differiscono a seconda della materia trattata.
La Commissione ha il compito di presentare la proposta di atto giuridico al legislatore (Parlamento europeo / Consiglio), salvo nei casi in cui i trattati dispongono diversamente.
SÌ – la procedura per la loro adozione è definita caso per caso nei trattati.
Questi atti vengono adottati su proposta della Commissione soltanto ove stabilito dai trattati.
Il testo che precede si propone di servire da guida per eventuali organizzatori di iniziative dei cittadini. Non è giuridicamente vincolante per la Commissione europea. Non pretende di essere esaustivo o costituire un'interpretazione ufficiale del testo dei trattati.