Aspetti generali
Si tratta di uno strumento che consente a te e a tutti i cittadini europei di partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche dell'UE.
Se desideri che l'UE intervenga su una questione specifica, hai la possibilità di indire un'iniziativa dei cittadini per chiedere alla Commissione europea di proporre nuova legislazione in materia.
Perché un'iniziativa possa essere esaminata dalla Commissione occorre raccogliere almeno 1 milione di firme in tutta l'Unione europea.
Le petizioni al Parlamento europeo si differenziano dalle iniziative dei cittadini principalmente in quanto:
- riguardano attività dell'UEesistenti: con una petizione non è possibile richiedere nuove proposte legislative (mentre le iniziative dei cittadini propongono nuove norme dell'UE)
- possono essere presentate da un unico soggetto (mentre le iniziative dei cittadini prevedono un gruppo di organizzatori ufficiale)
- non richiedono un numero minimo di firme (mentre per le iniziative dei cittadini occorre almeno1 milione di firme).
Con le iniziative dei cittadini la Commissione europea è invitata a presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
SÌ.
Iniziative popolari e strumenti analoghi esistono a livello nazionale, regionale o locale nella maggior parte dei paesi. Differiscono per portata e procedura.
Alcuni esempi sono citati in questo studio:
Preparativi: l'iniziativa
SÌ.
Il forum dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) offre un servizio di consulenza indipendente sui vari aspetti giuridici di un'iniziativa, nonché sulle attività promozionali, la raccolta fondi e altre questioni organizzative. Ogni richiesta di consulenza presentata al forum ICE riceve risposta da parte di un esperto.
Per poter richiedere una consulenza occorre prima registrarsi come utente. Maggiori informazioni su come registrarsi al forum ICE.
Il forum ICE mette inoltre a disposizione materiale informativo per orientarti in ogni fase dell'avvio e della gestione di un'iniziativa. Per saperne di più consulta la sezione Orientamenti pratici del forum ICE.
NO.
Un'iniziativa dei cittadini può riguardare soltanto proposte su materie per le quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati (e quindi non per modificarli).
SÌ.
La normativa non prevede alcuna restrizione. Ogni iniziativa è valutata individualmente e, se soddisfa i requisiti, può essere registrata.
Preparativi: gli organizzatori
SÌ.
Ciò che conta è il paese di residenza. Gli organizzatori possono avere una o diverse cittadinanze dell'UE, purché risiedano in almeno 7 paesi diversi dell'Unione.
NO.
Devi avere la cittadinanza di un paese dell'UE.
Devi aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee.
Nella maggior parte dei paesi dell'UE equivale a 18 anni, fatta eccezione per:
- Austria, Belgio, Germania e Malta, dove ne bastano 16
- la Grecia, dove ne bastano 17.
NO.
Basta soltanto che tu abbia l'età minima per votare alle elezioni europee (vedere domanda precedente).
Il rappresentante e il supplente parlano e agiscono per conto del gruppo di organizzatori.
Fungono da referenti e collegamento tra il gruppo e la Commissione, in particolare gestendo tutta la documentazione da inviare alla Commissione.
Entrambi hanno accesso all'account riservato agli organizzatori e ricevono tutta la corrispondenza in arrivo dalla Commissione.
Le persone di contatto, vale a dire il rappresentante e il supplente, sono autorizzati a parlare e agire per conto degli organizzatori.
Possono far parte dei 7 membri del gruppo che vivono in 7 diversi paesi dell'UE, oppure essere altri 2 membri del gruppo.
Fungono da referenti e collegamento tra il gruppo e la Commissione, in particolare gestendo tutta la documentazione da inviare alla Commissione.
Entrambi hanno accesso all'account riservato agli organizzatori e ricevono tutta la corrispondenza in arrivo dalla Commissione.
Quando presenta la richiesta di registrazione, il rappresentante del gruppo di organizzatori è tenuto a caricare documenti recanti il nome e cognome, l'indirizzo postale e la cittadinanza dei 7 membri del gruppo residenti in 7 diversi paesi dell'UE.
Gli stessi documenti vanno presentati per le persone di contatto (rappresentante e supplente) se non fanno parte di questi 7 membri.
La Commissione verificherà la documentazione e potrebbe invitare il rappresentante a fornire ulteriori informazioni.
Importante: un documento d'identità potrebbe non costituire una prova sufficiente del paese di residenza. I documenti giustificativi comprovanti il paese di residenza dovrebbero essere il più recenti possibile e preferibilmente non essere anteriori a un anno (ad esempio le bollette che indicano l'attuale luogo di residenza).
Per saperne di più consulta gli orientamenti sulla pagina del forum ICE.
SÌ.
In tal caso, il rappresentante o il supplente devono informare la Commissione delle modifiche apportate attraverso l'account riservato agli organizzatori.
Se le modifiche interessano il numero minimo di membri del gruppo residenti in 7 diversi paesi dell'UE, occorre fornire la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti di cittadinanza, età e residenza.
Quando le modifiche riguardano il rappresentante e/o il supplente, i moduli per le dichiarazioni di sostegno devono essere aggiornati per tenere conto di tali modifiche. Se si utilizzano moduli cartacei, occorrerà stamparne di nuovi dall'account riservato agli organizzatori.
I nomi dei nuovi membri del gruppo figureranno nel registro online, mentre i nomi del rappresentante e/o del supplente precedenti resteranno visibili durante l'intera procedura (per consentire alle autorità competenti di verificare la validità delle firme raccolte e presentate loro per verifica).
SÌ.
La normativa non prevede alcuna restrizione.
NO.
Si tratta soltanto di una possibilità.
Se si costituisce un'entità giuridica, questa è legalmente tenuta a gestire l'iniziativa.
SÌ.
Qualsiasi entità giuridica che gestisce un'iniziativa deve essere costituita secondo il diritto nazionale del paese in cui è registrata. Occorre fornire dei documenti che comprovino che l'entità è stata creata appositamente ai fini della gestione dell'iniziativa e che il rappresentante è autorizzato ad agire a suo nome.
Far registrare l'iniziativa
- Il titolo dell'iniziativa (max. 100 caratteri, spazi esclusi)
- Gli obiettivi dell'iniziativa (max. 1 100 caratteri, spazi esclusi)
- Gli articoli dei trattati che ritenete pertinenti ai fini dell'iniziativa
- Nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita dei 7 membri del gruppo residenti in 7 diversi paesi dell'UE
- Per il rappresentante e il supplente, anche l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono
- Il rappresentante e il supplente possono far parte del gruppo di 7 membri indicato sopra (residenti in 7 diversi paesi dell'UE), oppure essere altri membri del gruppo
- Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale aggiornato, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei 7 membri del gruppo e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i 7 membri del gruppo (vedere anche la domanda "Come organizzatore, come posso provare che soddisfo tutti i requisiti previsti dalla normativa?")
- I nomi degli altri membri del gruppo
- Tutte le fonti di finanziamento e sostegno (note al momento della registrazione) superiori a 500 euro per promotore
- Eventualmente la documentazione che comprovi i) la creazione di un'entità giuridica per gestire l'iniziativa e ii) che il rappresentante del gruppo è autorizzato ad agire a nome dell'entità
- È inoltre possibile fornire:
- un allegato che chiarisca il contesto dell'iniziativa (max. 5 000 caratteri, spazi esclusi), da compilare online
- informazioni aggiuntive, ad esempio una bozza di atto giuridico (da caricare - max 5 MB)
- l'indirizzo del sito web che eventualmente ospita l'iniziativa
- Nota: dopo aver inviato la richiesta di registrazione non è più possibile modificare il titolo, gli obiettivi, l'allegato o le informazioni supplementari dell'iniziativa.
- Per saperne di più su come preparare un'iniziativa per la registrazione consulta gli orientamenti sulla pagina del forum ICE.
- I video degli esperti e le registrazioni dei relativi webinar sono disponibili alla pagina Orientamenti pratici | Forum dell'iniziativa dei cittadini europei (europa.eu)
La Commissione registra l'iniziativa se:
- il gruppo degli organizzatori è stato costituito e le persone di contatto (rappresentante e supplente) sono state nominate
- sono stati presentati i documenti giustificativi comprovanti il nome completo, l'indirizzo postale aggiornato (residenza) e la cittadinanzadei 7 membri del gruppo che vivono in 7 diversi paesi dell'UE
- l'eventuale entità giuridica è stata appositamente costituita per gestire l'iniziativa e il rappresentante è autorizzato ad agire a suo nome
- l'iniziativa riguarda una questione per la quale la Commissione ha la competenzadi proporre una normativa europea
- l'iniziativa non è offensiva, futile o vessatoria
- l'iniziativa rispetta i) i valori dell'UE di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ii) i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
NO.
Il forum è uno spazio informale che consente a (potenziali) organizzatori di discutere idee di iniziative, trovare persone con cui costituire un gruppo oppure ottenere una consulenza.
Per poter registrare un'iniziativa ed iniziare la raccolta delle firme occorre prima presentare una richiesta ufficiale di registrazione alla Commissione.
La Commissione notifica la sua decisione entro 2 mesi dalla richiesta di registrazione.
In via eccezionale la procedura di registrazione può durare fino a 4 mesi se l'iniziativa soddisfa tutti i requisiti, tranne se non rientra in un settore di competenza della Commissione. In tal caso, il gruppo riceverà una risposta già entro 1 mese, insieme a un invito a modificare la proposta al riguardo.
A questo punto la versione aggiornata va inviata alla Commissione entro 2 mesi (se non si decide di rinunciare all'iniziativa o di non apportare modifiche).
Se si invia una versione aggiornata o si mantiene l'iniziativa come inizialmente presentata, entro 1 mese la Commissione adotterà una decisione definitiva tra le seguenti:
- registrare l'iniziativa nella versione integrale, OPPURE
- effettuare una registrazione parziale dell'iniziativa, OPPURE
- rifiutare di registrare l'iniziativa.
Un'iniziativa viene registrata parzialmente se non tutti i suoi obiettivi rientrano tra le competenze della Commissione di proporre un atto legislativo dell'UE.
Con una registrazione parziale, la raccolta delle dichiarazioni sostegno riguarda soltanto le parti dell'iniziativa che sono state registrate. Se l'iniziativa raggiunge la soglia del milione di firme e viene presentata alla Commissione, quest'ultima esaminerà soltanto le parti registrate.
Nei moduli cartacei e in quelli utilizzati dal sistema di raccolta elettronica per le dichiarazioni di sostegno vengono menzionati soltanto gli obiettivi registrati.
La decisione di registrazione consultabile nel registro online della Commissione indica quali parti dell'iniziativa sono state registrate.
Inoltre, il gruppo di organizzatori è tenuto a informare i firmatari in merito alla portata della registrazione sui siti web predisposti per la campagna promozionale o mediante altri mezzi utilizzati per promuovere l'iniziativa.
Vengono pubblicate soltanto le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'iniziativa (titolo, obiettivi e qualsiasi altra informazione fornita)
- il nome e cognome dei membri del gruppo di organizzatori e gli indirizzi e-mail delle persone di contatto (rappresentante e supplente)
- se del caso, nome e cognome e indirizzo e-mail del responsabile della protezione dei dati
- il paese di residenza del rappresentante
- se è stata costituita un'entità giuridica per gestire l'iniziativa, il nome dell'entità e il paese in cui ha sede
- l'eventuale sito web della campagna
- informazioni sulle fonti di finanziamento e altre forme di sostegno.
Per saperne di più sulla protezione dei dati personali, vedere la politica in materia di privacy.
È possibile utilizzare una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
SÌ.
La Commissione traduce il titolo, gli obiettivi e l'allegato dell'iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'UE e pubblica le traduzioni nel suo registro pubblico.
Spetta agli organizzatori provvedere a trasmettere la traduzione di eventuali altri documenti (ad esempio la bozza di atto giuridico) tramite l'account riservato loro. In tal caso la Commissione aggiungerà queste traduzioni a quelle presenti nel registro pubblico.
SÌ.
La decisione ha un fondamento giuridico, il che significa che può essere contestata. La Commissione esporrà le motivazioni della sua decisione e indicherà le vie di ricorso legali ed extragiudiziali disponibili.
Tra questi figurano la possibilità di adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea o di presentare una denuncia (per cattiva amministrazione) al Mediatore europeo.
È possibile consultare gli archivi della Commissione con l'elenco delle iniziative di cui è stata rifiutata la registrazione.
SÌ.
È possibile ritirare un'iniziativa in qualsiasi momento prima di presentarla alla Commissione (vale a dire dopo aver raccolto tutte le firme e ottenuto la relativa certificazione).
Un'iniziativa ritirata non può essere ripresentata, e tutte le firme raccolte diventano prive di valore.
Tuttavia è ancora possibile visualizzarla nel registro ICE tra le iniziative archiviate.
Raccolta delle firme
Gli organizzatori possono scegliere la data in cui avviare la raccolta delle firme entro 6 mesi dalla registrazione dell'iniziativa.
Dopo aver scelto la data bisogna informarne con un anticipo di almeno10 giorni lavorativi la Commissione, che provvederà poi a pubblicare le date di inizio e di fine del periodo di raccolta nel registro online.
Per maggiori informazioni consulta la sezione del forum ICE Come raccogliere le firme.
SÌ.
Gli organizzatori hanno a disposizione 1 anno al massimo per raccogliere le firme.
Possono interrompere la raccolta in qualsiasi momento se sono certi di aver raggiunto il numero minimo di firme (almeno 1 milione in totale, con soglie minime in almeno 7 paesi dell'UE). È consigliabile cercare di ottenere il maggior numero possibile di firme oltre il milione minimo, per premunirsi di fronte alla possibilità che alcune firme vengano invalidate durante il processo di verifica effettuato dai diversi paesi dell'UE.
Per porre fine alla raccolta delle firme prima della fine del periodo stabilito occorre informarne la Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima della nuova data scelta per la fine del periodo di raccolta.
NO.
Per raccogliere le firme occorre utilizzare appositi moduli conformi ai modelli di cui all'allegato III del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei includendo tutte le informazioni sull'iniziativa pubblicate su questo sito web.
Inoltre, i dati che i firmatari devono fornire dipendono dal paese in cui sono residenti.
Per essere sicuri di utilizzare la documentazione corretta è possibile scaricare dei moduli precompilati dall'account riservato agli organizzatori. Questi moduli includono anche le informazioni sull'iniziativa. È possibile aggiungere un logo o un'immagine dell'iniziativa.
Il modulo deve essere stampato su un unico foglio A4 (la stampa fronte/retro è ammessa).
NO.
Occorre utilizzare moduli distinti a seconda della cittadinanza dei firmatari. Ciò significa che tutti i firmatari di un determinato modulo devono essere cittadini dello stesso paese dell'UE.
Ciascun modulo deve recare il paese in cui verrà inviato per verifica. Soltanto i cittadini di questo paese possono utilizzare il modulo.
È possibile raccogliere le firme in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, indipendentemente dalla cittadinanza.
NO.
Per raccogliere le firme online gli organizzatori sono tenuti ad utilizzare il sistema di raccolta elettronicadella Commissione.
Si tratta di una soluzione gratuita e pronta per l'uso che rispetta i requisiti tecnici e di sicurezza.
Gli organizzatori non devono fare altro che firmare un accordo in cui si impegnano a condividere il ruolo di titolare del trattamento dei dati con la Commissione.
È possibile iniziare la raccolta delle firme 10 giorni dopo averne informato la Commissione.
Per saperne di più consulta gli orientamenti sul sistema centrale di raccolta elettronica del forum ICE.
NO.
Si tratta di una soluzione gratuita pronta per l'uso che rispetta già i requisiti tecnici e di sicurezza.
Basta firmare un accordo in cui gli organizzatori si impegnano a condividere il ruolo di titolare del trattamento dei dati con la Commissione.
È possibile iniziare la raccolta delle firme 10 giorni dopo averne informato la Commissione.
Per garantire che il sostegno ad una iniziativa sia diffuso tra una gamma sufficientemente ampia di nazionalità.
Per saperne di più sulla soglia minima di firme per paese.
NO.
Tutte le firme vengono aggiunte al numero totale per raggiungere l'obiettivo di un milione.
Firma di un'iniziativa
Occorre compilare e firmare una dichiarazione di sostegno su carta oppure online. La maggior parte dei paesi dell'UE prevede la possibilità di firmare un'iniziativa anche utilizzando l'identificazione elettronica (eID).
Dipende da un paese all'altro.
Per tutti i cittadini dell'UE sono obbligatori: cittadinanza, nome e cognome e, a seconda del paese:
A. indirizzo postale completo e data di nascita
(per i cittadini di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia)
oppure
B. numero d'identificazione personale e tipo di numero/documento d'identificazione personale
(per i cittadini di Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Alcuni cittadini dell'UE possono firmare un'iniziativa anche tramite e-ID.
Requisiti in materia di dati per paese
Una volta raggiunto il numero richiesto di firme, i dati raccolti vengono convalidati dalle autorità competenti di ciascun paese. Le dichiarazioni di sostegno contenenti errori non saranno considerate valide.
Per l'elenco dei paesi dell'UE i cui cittadini possono firmare un'iniziativa utilizzando l'eID si vedano i dati da fornire (europa.eu).
Devi aver compiuto l'età necessaria per votare alle elezioni del Parlamento europeo (18 anni nella maggior parte dei paesi dell'UE). Alcuni paesi hanno abbassato l'età minima per firmare un'iniziativa a 16 anni. Consulta la tabella completa.
NO.
Basta avere l'età minima per votare alle elezioni europee o avere almeno 16 anni nei paesi che hanno deciso di ampliare la possibilità di firmare a partire da questa età (vedere domanda precedente).
NO.
Possono firmare un'iniziativa soltanto i cittadini europei (cittadini di un paese dell'UE).
Per il paese di cui possiedi la cittadinanza.
Ad esempio, se sei un lituano residente in Irlanda, dovrai sceglierai la Lituania come paese di cittadinanza al momento di firmare un'iniziativa online o compilerai il modulo cartaceo utilizzato dagli organizzatori per i cittadini lituani. La tua firma verrà verificata e conteggiata per la Lituania.
Chi ha doppia cittadinanza deve sceglierne una e compilare un solo modulo. È possibile firmare un'iniziativa soltanto una volta.
SÌ.
Al momento della firma indica il paese dell'UE di cui hai la cittadinanza. La tua firma verrà verificata e conteggiata per quel paese.
Dopo aver firmato un'iniziativa ti sarà chiesto di scaricare un identificatore unico, un file PDF con il nome dell'iniziativa e una stringa di lettere e numeri (ad esempio: a9f774f7-ae4b-45e5-a891-09ae1b7a2bba). Se salvi questo file potrai dimostrare che hai firmato e sarà più semplice risalire alle iniziative che hai sostenuto.
Verifica delle dichiarazioni di sostegno
SÌ.
Le firme raccolte devono essere presentate alle autorità nazionali per verifica entro 3 mesi dalla fine del periodo di raccolta.
Le verifiche per certificare il numero delle dichiarazioni di sostegno raccolte vengono condotte dalle autorità designate nei singoli paesi dell'UE.
Per farlo dispongono al massimo di 3 mesi. Le verifiche possono essere esaustive o basate su un campionamento casuale.
Esistono due possibilità:
- gli organizzatori possono scegliere di presentare le dichiarazioni di sostegno raccolte su moduli cartacei utilizzando i propri mezzi. Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta possono essere presentate su supporto cartaceo, oppure passate allo scanner e trasmesse per via elettronica o fisicamente, ad esempio tramite un dispositivo di archiviazione dati elettronico. Se le dichiarazioni di sostegno vengono presentate fisicamente (su carta o dispositivo di archiviazione) occorre prevedere modalità sicure, come la consegna tramite posta raccomandata o corriere. Occorre sempre rispettare tutte le norme sulla protezione dei dati personali
- gli organizzatori devono comunicare alla Commissione se desiderano caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta utilizzando il servizio di scambio file della Commissione. Le versioni scansionate dei moduli possono essere caricate in forma criptata. Tutte le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta vanno caricate entro 2 mesi dalla fine del periodo di raccolta, informando la Commissione quando l'operazione è stata completata.
La Commissione invia le firme raccolte con il sistema centrale di raccolta elettronica agli Stati membri tramite il servizio di scambio file. Si tratta di un sistema che consente di trasferire in modo sicuro le dichiarazioni di sostegno agli Stati membri. Le informazioni vengono inviate in forma criptata e possono essere decriptate soltanto dall'autorità nazionale interessata.
Si tratta di un sistema che consente di trasferire in modo sicuro le dichiarazioni di sostegno alle autorità nazionali.
Le informazioni vengono inviate in forma criptata e possono essere decriptate soltanto dall'autorità nazionale interessata.
Ogni autorità nazionale invia gratuitamente agli organizzatori un certificato che specifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte tra i cittadini del rispettivo paese. Una volta ottenuti tutti i certificati richiesti dalle autorità nazionali, gli organizzatori possono sottoporre formalmente l'iniziativa alla Commissione.
È possibile avvalersi delle vie di ricorso disponibili nel proprio ordinamento giuridico, ad esempio rivolgendosi alle autorità amministrative o giudiziarie (inclusi i difensori civici nazionali o regionali).
È inoltre possibile presentare una denuncia alla Commissione per violazione del diritto dell'UE.
Presentare l'iniziativa
SÌ.
Occorre presentare l'iniziativa entro 3 mesi dalla data in cui è stato ricevuto l'ultimo certificato dalle autorità nazionali.
NO.
Basta inviare il modulo per presentare l'iniziativa tramite l'account riservato agli organizzatori, insieme alle copie di tutti i certificati ricevuti dalle autorità nazionali competenti a conferma del raggiungimento del numero minimo di firme.
Ottenere una risposta
La riunione si tiene entro 1 mese dalla data in cui gli organizzatori hanno presentato l'iniziativa.
Consiste in una discussione strutturata sul contenuto dell'iniziativa per garantire che la Commissione possa capirne perfettamente gli obiettivi (chiedendo eventualmente ulteriori chiarimenti) prima di preparare la sua risposta.
NO.
Una volta presentata l'iniziativa, la Commissione informa il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo contatta quindi gli organizzatori per organizzare l'audizione.
Oltre al Parlamento europeo, la Commissione informa anche il Consiglio dell'Unione europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, nonché tutti i parlamenti nazionali dell'UE.
Entro sei mesi dalla sua pubblicazione come iniziativa valida.
La Commissione illustra in una comunicazione le eventuali misure che intende adottare, indicandone i motivi e un calendario indicativo per la loro messa in atto.
La comunicazione sarà pubblicata su questo sito web in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
La Commissione informa anche il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, nonché tutti i parlamenti nazionali dell'UE.
NO.
La Commissione deve innanzitutto esaminare la sostanza delle iniziative che hanno avuto esito positivo e fornire una risposta entro 6 mesi. Nella sua risposta, la Commissione dichiarerà se intende proporre un atto legislativo. Se la Commissione decide in tal senso, la proposta dovrà seguire le procedure previste per l'adozione di atti legislativi dell'UE.
Lo scopo dell'ICE è consentire ai cittadini europei di lanciare un dibattito e di influire sul programma politico dell'UE sollecitando la Commissione a proporre un testo legislativo.
La Commissione ha 6 mesi di tempo per esaminare le richieste specifiche di iniziative andate a buon fine e decidere se e come agire. Non è tenuta a reagire a un'iniziativa andata a buon fine con un atto legislativo, ma può optare per altri tipi di risposte, ad esempio azioni non legislative o l'attuazione di norme esistenti. Qualunque decisione decida di adottare, la Commissione dovrà spiegarne chiaramente le ragioni.
La proposta della Commissione deve seguire l'iter legislativo pertinente.
Per diventare legge, dovrà cioè essere esaminata e poi adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea oppure, in alcuni casi, soltanto dal Consiglio.
Per maggiori informazioni, scopri come vengono decise le politiche dell'UE | Unione europea (europa.eu)
Finanziamento e assistenza
SÌ.
Occorre indicare tutti i finanziamenti superiori a 500 euro per promotore.
Queste informazioni vanno fornite quando si presenta la richiesta di registrazione e aggiornate almeno ogni 2 mesi fino alla fine della raccolta o, se l'iniziativa raccoglie le firme necessarie, fino alla risposta della Commissione.
Occorre inoltre specificare qualsiasi sostegno non finanziario ottenuto dall'iniziativa.
La Commissione pubblicherà in dettaglio le fonti di finanziamento e altre forme di sostegno nel registro online. Gli organizzatori dovranno pubblicare le stesse informazioni sull'eventuale sito web della campagna.
Maggiori informazioni su come dichiarare il sostegno finanziario sono disponibili negli appositi orientamenti sul forum ICE.
Occorre dichiarare tutte le fonti di sostegno e di finanziamento nell'account riservato agli organizzatori, vale a dire l'account utilizzato per richiedere la registrazione dell'iniziativa.
Ogni 2 mesi gli organizzatori riceveranno nell'account un sollecito automatico ad aggiornare le informazioni sui finanziamenti e sostegni ricevuti.
I promotori sono persone od organizzazioni che offrono un sostegno finanziario superiore a 500 euro.
Sono considerate promotori anche le persone giuridiche o le organizzazioni che forniscono a un'iniziativa altre forme di sostegno economicamente quantificabili (donazioni in natura), oppure non quantificabili dal punto di vista economico.
Le persone che offrono un sostegno non finanziario, ad esempio con attività di volontariato, non sono considerate promotori ai sensi del regolamento ICE e non vanno indicate.
In caso di dubbi sulle fonti di sostegno da comunicare, è possibile contattare il servizio Chiedi a un esperto del forum ICE.
SÌ.
Gli organizzatori possono richiedere finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'UE esistenti (ad esempio il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori) entro i criteri di ciascun invito a presentare proposte.
La Commissione fornisce inoltre un sostegno gratuito agli organizzatori, che include:
- consulenza giuridica e orientamenti pratici su tutti gli aspetti del processo dell'iniziativa dei cittadini europei attraverso il forum ICE;
- un sistema di raccolta elettronica delle firme sicuro e di facile utilizzo;
- servizi di traduzione;
- attività di sensibilizzazione.
Per maggiori informazioni e consulenza su come raccogliere fondi consulta gli appositi orientamenti sulla pagina del forum ICE.
SÌ.
Per inviare segnalazioni o presentare denunce sui promotori e sul sostegno dichiarato per una determinata iniziativa (ad esempio se si ritiene che le informazioni pubblicate siano scorrette o incomplete), è possibile utilizzare il modulo per contattarci disponibile sulla pagina dedicata all'iniziativa.
La Commissione contatterà gli organizzatori dell'iniziativa per appurare i fatti e invitarli a correggete eventuali inesattezze nei finanziamenti o sostegni indicati.
Comunicare
NO.
La Commissione è tenuta ad assumere un atteggiamento neutrale nei confronti di tutte le iniziative in corso.
Tuttavia, conduce campagne pubblicitarie e informative generali per sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto d'iniziativa dei cittadini come strumento di partecipazione democratica e sulla possibilità per i cittadini di sottoscrivere iniziative.
Visitando questo sito per seguire gli ultimi sviluppi del diritto d'iniziativa dei cittadini in generale e delle iniziative specifiche, oppure abbonandoti alla newsletter.
È anche possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti su iniziative specifiche da parte degli organizzatori e della Commissione nel momento in cui si firma per dare il proprio sostegno ad un'iniziativa utilizzando il sistema di raccolta elettronica della Commissione.
Si può inoltre visitare il sito web del forum ICE per video, storie esemplari e articoli di blog riguardanti diverse iniziative.
Le persone firmatarie possono decidere di fornire il loro indirizzo e-mail a fini di comunicazione e informazione. È necessario il loro consenso esplicito e gli organizzatori sono tenuti a rispettare le norme in materia di protezione dei dati.
Protezione dei dati personali
SÌ.
Il regolamento ICE obbliga gli organizzatori a raccogliere dati personali specifici sui firmatari, online o su carta, e a comunicarli alle autorità nazionali che hanno il compito di convalidare le firme raccolte. Senza questi dati le autorità nazionali non possono convalidare il tuo sostegno all'iniziativa.
Gli organizzatori e la Commissione devono distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno a un'iniziativa (e le relative copie) entro la prima delle seguenti date:
- 1 mese dopo la presentazione dell'iniziativa alla Commissione da parte degli organizzatori
- 21 mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta firme.
Tuttavia, se l'iniziativa viene ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno (e le relative copie) devono essere distrutte entro 1 mese dal ritiro.
Le autorità nazionali che convalidano le dichiarazioni di sostegno devono distruggere tutti gli originali (e le relative copie) entro 3 mesi dalla conclusione della verifica.
Indirizzi e-mail:
gli organizzatori e la Commissione devono distruggere l'intero archivio degli indirizzi di posta elettronica entro:
- 1 mese dopo il ritiro di un'iniziativa, oppure
- 12 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta, oppure
- 12 mesi dopo la presentazione dell'iniziativa alla Commissione da parte degli organizzatori.
Tuttavia, se la Commissione risponde a un'iniziativa con una comunicazione formale, il periodo di conservazione degli indirizzi e-mail termina 3 anni dopo la pubblicazione della comunicazione.
Tutti i dati personali elaborati ai fini di un'iniziativa sono soggetti alla legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Per i dati personali che elaborano, i rappresentanti dei gruppi di organizzatori sono tenuti a rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la rispettiva legislazione nazionale in materia.
Per i dati personali che elabora, la Commissione europea è tenuta a rispettare il regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (EUDPR).
Per i dati personali che elaborano durante la verifica delle dichiarazioni di sostegno, gli Stati membri sono soggetti al GDPR e alle rispettive norme nazionali in materia di protezione dei dati.
Il sistema di raccolta elettronica della Commissione offre il più elevato livello di sicurezza per gli utenti (inclusa la crittografia dei dati) nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione. Consente inoltre ai cittadini di firmare iniziative utilizzando semplicemente il loro metodo nazionale di identificazione elettronica (eID).
Gli organizzatori non possono utilizzare i dati raccolti nelle dichiarazioni di sostegno a fini di comunicazione.
Tuttavia, possono chiedere ai firmatari di fornire separatamente i loro recapiti - previo accordo - a fini informativi e di comunicazione.
Per maggiori dettagli, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.
Il titolare del trattamento per un'iniziativa dei cittadini è:
- il rappresentante del gruppo di organizzatori, oppure
- l'entità giuridica eventualmente creata per gestire l'iniziativa.
Questo ruolo si riferisce al trattamento dei dati personali (indirizzi e-mail inclusi) raccolti dai cittadini durante la raccolta delle firme.
Il ruolo di titolare del trattamento dati è condiviso con la Commissione se un'iniziativa si avvale:
- del sistema della Commissione per raccogliere le firme e gli indirizzi e-mail online
- del servizio di scambio file della Commissione per trasferire le firme ai paesi dell'UE.
Anche le autorità nazionali rivestono il ruolo di titolari del trattamento dati durante il processo di verifica delle firme.
Per maggiori dettagli, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.
Le norme specifiche figuranonel regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei – vedere l'articolo 19.
Per tutti gli altri aspetti gli organizzatori, come pure le autorità competenti dei paesi dell'UE, sono soggetti alle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati.
Nei casi in cui la Commissione è contitolare del trattamento dati, le sue azioni sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1725.
Per maggiori dettagli, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.