Aspetti generali
Si tratta di uno strumento che consente ai cittadini europei di partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche dell'UE.
Se desideri che l'Unione europea intervenga su una questione specifica, hai la possibilità di indire un'iniziativa dei cittadini per chiedere alla Commissione europea di proporre una nuova legislazione in materia.
Perché un'iniziativa possa essere esaminata dalla Commissione occorre raccogliere 1 milione di firme in tutta l'Unione europea.
Le petizioni vanno presentate al Parlamento europeo, mentre le iniziative dei cittadini alla Commissione.
La differenza tra i due strumenti sta soprattutto nel fatto che le petizioni:
- si riferiscono alle attività esistenti dell'UE; non possono richiedere nuove normative europee (mentre le iniziative dei cittadini propongono una nuova legislazione dell'UE)
- possono essere presentate da un unico soggetto (mentre le iniziative dei cittadini dispongono di un gruppo di organizzatori ufficiale)
- non richiedono un numero minimo di firme (mentre le iniziative dei cittadini devono essere sostenute da 1 milione di firme).
SÌ.
Iniziative popolari e strumenti analoghi esistono a livello nazionale, regionale o locale nella maggior parte dei paesi. Differiscono per portata e procedura.
Alcuni esempi sono citati in questo studio:
Per le iniziative registrate prima del 1° gennaio 2020, la normativa vigente si applica per alcuni aspetti, mentre la precedente normativa per altri (ad esempio i requisiti in materia di dati per i firmatari, i sistemi di raccolta online, la certificazione delle firme da parte dei paesi dell'UE, ecc.).
Per maggiori informazioni al riguardo, consultare la nota della Commissione sulle disposizioni transitorie.
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Preparativi: l'iniziativa
SÌ.
Il forum dell'iniziativa dei cittadini europei offre la possibilità di ricevere una consulenza indipendente su vari aspetti giuridici di un'iniziativa, nonché sulle attività promozionali, la raccolta fondi e altri aspetti organizzativi. Ogni richiesta presentata alla sezione Chiedi una consulenza del forum riceve risposta da parte di un esperto.
Va notato che per poter richiedere una consulenza occorre prima registrarsi al forum.
NO.
Un'iniziativa dei cittadini può riguardare soltanto proposte su materie per le quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati (e quindi non per modificarli).
SÌ.
La normativa non prevede alcuna restrizione.
Preparativi: gli organizzatori
SÌ.
Ciò che conta è il paese di residenza. Gli organizzatori possono avere la stessa o diverse cittadinanze.
NO.
Devi essere un cittadino di un paese dell'UE.
Devi aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee.
Nella maggior parte dei paesi dell'UE equivale a 18 anni, ad eccezione di:
Austria, Belgio e Malta, dove ne bastano 16
Grecia, dove ne bastano 17.
NO.
Devi soltanto avere l'età per votare alle elezioni europee (vedere domanda precedente).
SÌ.
Ma non possono essere conteggiati nel numero minimo di persone che vivono in 7 diversi paesi dell'UE (e non possono far parte di questo elenco al momento della domanda di registrazione).
Le persone di contatto, vale a dire il rappresentante e il supplente, sono autorizzati a parlare e agire per conto degli organizzatori.
Possono far parte dei 7 membri del gruppo che vivono in 7 diversi paesi dell'UE, oppure essere altri 2 membri del gruppo.
Fungono da referenti e da collegamento tra il gruppo e la Commissione, in particolare gestendo tutta la documentazione da inviare alla Commissione.
Entrambi hanno accesso all'account riservato agli organizzatori e ricevono tutta la corrispondenza in arrivo dalla Commissione.
Quando presenta la richiesta di registrazione, il rappresentante del gruppo di organizzatori è tenuto a caricare documenti recanti il nome e cognome, l'indirizzo postale e la cittadinanza dei 7 membri del gruppo residenti in 7 diversi paesi dell'UE.
Gli stessi documenti vanno presentati per le persone di contatto (rappresentante e supplente) se non fanno parte di questi 7 membri.
La Commissione verificherà la documentazione e potrebbe invitare il rappresentante a fornire ulteriori informazioni.
Importante: un documento d'identità potrebbe non costituire una prova sufficiente del paese di residenza. I documenti giustificativi comprovanti il paese di residenza dovrebbero essere il più recenti possibile e preferibilmente non essere anteriori a un anno (ad esempio le bollette che indicano l'attuale luogo di residenza).
SÌ.
In tal caso, il rappresentante o il supplente devono avvalersi dell'account riservato agli organizzatori per informare la Commissione delle modifiche apportate.
Se le modifiche interessano il numero minimo di membri del gruppo residenti in 7 diversi paesi dell'UE, occorre fornire la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti di cittadinanza, età e residenza.
Occorre inoltre modificare di conseguenza i moduli per le dichiarazioni di sostegno.
I nomi dei nuovi membri del gruppo figureranno nel registro online, mentre i nomi dei membri precedenti resteranno visibili durante l'intera procedura (per consentire alle autorità competenti di verificare la validità delle firme raccolte e presentate loro per verifica).
SÌ.
La normativa non prevede alcuna restrizione.
NO.
Si tratta soltanto di un'opzione.
Se si costituisce un'entità giuridica, questa è legalmente tenuta a gestire l'iniziativa.
SÌ.
Qualsiasi entità giuridica che gestisce un'iniziativa deve essere costituita secondo il diritto nazionale del paese in cui è registrata. Occorre fornire dei documenti che comprovino che è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e che il rappresentante è autorizzato ad agire a suo nome.
Far registrare l'iniziativa
- il titolo dell'iniziativa (max. 100 caratteri, spazi esclusi)
- gli obiettivi dell'iniziativa (max. 1 100 caratteri, spazi esclusi)
- gli articoli dei trattati che ritenete pertinenti ai fini dell'iniziativa
- nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita dei 7 membri del gruppo residenti in 7 diversi paesi dell'UE
- gli stessi dati personali per il rappresentante e il supplente, nonché il loro indirizzo e-mail e numero di telefono.
Il rappresentante e il supplente possono far parte del gruppo di 7 membri indicato sopra (residenti in 7 diversi paesi dell'UE), oppure essere altri membri del gruppo.
- documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei 7 membri del gruppo e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i 7 membri del gruppo(vedere anche la domanda "Come organizzatore, come posso provare che soddisfo tutti i requisiti previsti dalla normativa?")
- i nomi degli altri membri del gruppo
- tutti i finanziamenti e sostegni (noti al momento della registrazione) superiori a 500 euro per promotore
- eventualmente la documentazione che comprovi i) la creazione di un'entità giuridica per gestire l'iniziativa e ii) che il rappresentante del gruppo è autorizzato ad agire a nome dell'entità.
È inoltre possibile fornire:
- un allegato che chiarisca gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa (max. 5 000 caratteri, spazi esclusi), da compilare online
- informazioni aggiuntive, ad esempio una bozza di atto giuridico (da caricare - max 5 MB)
- l'indirizzo del sito web che eventualmente ospita l'iniziativa.
La Commissione registra l'iniziativa se:
- il gruppo degli organizzatori è stato costituito e le persone di contatto (rappresentante e supplente) sono state nominate
- l'eventuale entità giuridica è stata appositamente costituita per gestire l'iniziativa e il rappresentante è autorizzato ad agire a suo nome
- l'iniziativa riguarda una questione per la quale la Commissione ha la competenza di proporre una normativa europea
- l'iniziativa non è ingiuriosa, futile o vessatoria
- l'iniziativa rispetta i) i valori dell'UE, di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ii) i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
NO.
Il forum è uno spazio informale che consente a (potenziali) organizzatori di discutere idee di iniziative, trovare persone con cui costituire un gruppo, oppure ottenere una consulenza.
Per poter registrare un'iniziativa ed iniziare la raccolta delle firme occorre prima presentare una richiesta ufficiale di registrazione alla Commissione.
La Commissione notifica la sua decisione entro 2 mesi dalla richiesta di registrazione.
Unica eccezione
Se l'iniziativa risponde a tutti i requisiti, ma non rientra tra le competenze della Commissione, il gruppo di organizzatori riceve la risposta già entro 1 mese, con la possibilità di cambiare questo aspetto della proposta.
La versione modificata va inviata alla Commissione entro 2 mesi (se non si decide di rinunciare).
Se si invia una versione modificata, la Commissione adotta una decisione finale entro 1 mese dalla ricezione. Può in particolare decidere di:
- registrare l'iniziativa nella versione integrale
- effettuare una registrazione parziale dell'iniziativa
- rifiutare di registrare l'iniziativa.
In questo caso l'intera procedura di registrazione può durare fino a 4 mesi.
Un'iniziativa viene registrata parzialmente se non tutti i suoi obiettivi rientrano tra le competenze della Commissione di proporre una normativa europea.
Con una registrazione parziale, la raccolta delle dichiarazioni sostegno riguarda soltanto le parti dell'iniziativa che sono state registrate. Se l'iniziativa raggiunge la soglia del milione di firme e viene presentata alla Commissione, quest'ultima esaminerà soltanto le parti registrate.
Nei moduli cartacei e in quelli utilizzati dal sistema di raccolta elettronica per le dichiarazione di sostegno vengono menzionati soltanto gli obiettivi registrati.
La decisione di registrazione consultabile nel registro online della Commissione indica quali parti dell'iniziativa sono state registrate.
Inoltre, il gruppo di organizzatori è tenuto a informare i firmatari in merito alla portata della registrazione sui siti web predisposti per la campagna promozionale o mediante altri mezzi utilizzati per promuovere l'iniziativa.
Vengono pubblicate soltanto le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'iniziativa (titolo, obiettivi e qualsiasi altra informazione fornita)
- il nome e cognome dei membri del gruppo di organizzatori e l'indirizzo e-mail delle persone di contatto (rappresentante e supplente)
- il paese di residenza del rappresentante, oppure (se è stata costituita un'entità giuridica per gestire l'iniziativa) il nome dell'entità e il paese in cui ha sede
- informazioni sulle fonti di finanziamento e di sostegno.
Per saperne di più sulla protezione dei dati personali, vedere la politica in materia di privacy.
È possibile utilizzare una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
SÌ.
La Commissione traduce il titolo, gli obiettivi e gli allegati dell'iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'UE e pubblica le traduzioni nel registro pubblico.
Gli organizzatori devono provvedere alla traduzione di eventuali altri documenti (ad esempio la bozza di atto giuridico). La Commissione può quindi aggiungere queste traduzioni a quelle presenti nel registro pubblico.
SÌ.
La decisione ha un fondamento giuridico, il che significa che può essere contestata. La Commissione esporrà le motivazioni della sua decisione e indicherà le vie di ricorso legali ed extragiudiziali disponibili.
Tra queste figurano la possibilità di adire la Corte di giustizia dell'UE o presentare una denuncia al Mediatore europeo (per segnalare un caso di cattiva amministrazione).
È possibile consultare gli archivi della Commissione con l'elenco delle iniziative di cui è stata rifiutata la registrazione.
SÌ.
È possibile ritirare un'iniziativa in qualsiasi momento prima di presentarla alla Commissione (vale a dire dopo aver raccolto tutte le firme e ottenuto la relativa certificazione).
Un'iniziativa ritirata non può essere ripresentata, e tutte le firme raccolte diventano prive di valore.
Ma è ancora possibile visualizzarla tra le iniziative archiviate.
Ottenere il sostegno dei cittadini
Gli organizzatori possono scegliere la data in cui avviare la raccolta delle firme, che però non deve oltrepassare i 6 mesi dalla registrazione dell'iniziativa.
Dopo aver scelto la data bisogna informarne con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi la Commissione, che provvederà poi a pubblicare le date di inizio e di fine del periodo di raccolta nel registro online.
SÌ.
Gli organizzatori hanno a disposizione 1 anno al massimo per raccogliere le firme. Possono interrompere la raccolta in qualsiasi momento se sono certi di aver raggiunto il numero minimo di firme (ameno 1 milione in totale, con soglie minime in almeno 7 paesi dell'UE).
La tappa successiva consiste nell'inviare le firme alle autorità nazionali competenti per verifica.
NO.
Per raccogliere le firme occorre utilizzare appositi moduli conformi ai modelli di cui all'allegato III del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei includendo tutte le informazioni sull'iniziativa pubblicate su questo sito web.
Inoltre, i dati che i firmatari devono fornire dipendono dal paese in cui sono residenti.
Per essere sicuri di utilizzare i moduli corretti, è possibile scaricare dei moduli precompilati dall'account riservato agli organizzatori su questo sito. Questi moduli includono anche le informazioni sull'iniziativa.
NO.
Occorre utilizzare moduli distinti a seconda della cittadinanza dei firmatari. Ciò significa che tutti i firmatati di un determinato modulo devono essere cittadini dello stesso paese dell'UE.
Ciascun modulo deve recare il paese in cui verrà inviato per verifica. Soltanto i cittadini di questo paese possono utilizzare il modulo.
È possibile raccogliere le firme in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, indipendentemente dalla cittadinanza.
NO.
Per raccogliere le firme online gli organizzatori sono tenuti ad utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica della Commissione.
NO.
Si tratta di una soluzione gratuita pronta per l'uso che risponde già ai requisiti tecnici e di sicurezza.
Basta firmare un accordo in cui gli organizzatori si impegnano ad assumersi la responsabilità condivisa del trattamento dei dati con la Commissione.
È possibile iniziare la raccolta delle firme 10 giorni dopo averne informato la Commissione.
Per garantire che il sostegno ad una iniziativa sia diffuso tra una gamma sufficientemente ampia di nazionalità.
Per saperne di più sulla soglia minima di firme per paese.
NO.
Tutte le firme vengono aggiunte al numero totale per raggiungere l'obiettivo di 1 milione.
Sostenere un'iniziativa
Occorre compilare e firmare una dichiarazione di sostegno su carta oppure online.
Dipende da un paese all'altro.
Per tutti i cittadini dell'UE sono obbligatori: cittadinanza, nome e cognome e, a seconda del paese:
A. indirizzo postale completo e data di nascita
(per i cittadini di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia)
oppure
B. numero d'identificazione personale e tipo di numero/documento d'identificazione personale
(per i cittadini di Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Alcuni cittadini dell'UE possono anche avvalersi dell'identificazione elettronica per sostenere un'iniziativa.
Requisiti in materia di dati per paese
Una volta raggiunto il numero richiesto di firme, i dati raccolti vengono convalidati dalle autorità competenti di ciascun paese. Ogni dichiarazione di sostegno contenente errori non sarà considerata valida.
Devi aver raggiunto l'età necessaria per votare alle elezioni del Parlamento europeo (18 anni nella maggior parte dei paesi dell'UE). Alcuni paesi hanno abbassato l'età minima per sostenere un'iniziativa a 16 anni. Consulta la tabella completa.
NO.
Basta avere l'età minima per votare alle elezioni europee o avere almeno 16 anni nei paesi che hanno deciso di dare il diritto di voto già a quella età (vedere domanda precedente).
NO.
Possono sostenere un'iniziativa soltanto i cittadini europei (cittadini di un paese dell'UE).
Il paese di cittadinanza.
Ad esempio, se sei un cittadino lituano che vive in Irlanda, la tua firma sarà conteggiata in Lituania.
Chi ha la doppia nazionalità deve sceglierne 1 e compilare un solo modulo. È possibile sostenere un'iniziativa soltanto una volta.
SÌ.
Al momento della firma scegli il paese dell'UE di cui hai la cittadinanza. La tua firma verrà conteggiata per quel paese.
Far verificare le dichiarazioni di sostegno
SÌ.
Occorre presentarle entro 3 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta.
Le verifiche per certificare il numero delle dichiarazioni di sostegno raccolte vengono condotte dalle autorità designate nei singoli paesi dell'UE.
Hanno a disposizione 3 mesi per condurre le verifiche, anche ricorrendo a controlli a campione.
Esistono due possibilità:
- gli organizzatori possono scegliere di presentare le dichiarazioni di sostegno raccolte su moduli cartacei utilizzando i propri mezzi. Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta possono essere presentate su supporto cartaceo, oppure passate allo scanner e inviate mediante trasmissione elettronica o fisicamente, ad esempio tramite DVD. Se le dichiarazioni di sostegno vengono presentate fisicamente (su carta o DVD) occorre prevedere modalità sicure, come la consegna tramite posta raccomandata o corriere. Occorre sempre rispettare tutte le norme sulla protezione dei dati personali
- gli organizzatori devono comunicare alla Commissione se desiderano caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta utilizzando il servizio di scambio file della Commissione. Le versioni scansionate dei moduli possono essere caricate in forma criptata. Tutte le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta vanno caricate entro 2 mesi dalla fine del periodo di raccolta, informando la Commissione quando l'operazione è stata completata.
La Commissione invia le firme raccolte con il sistema centrale di raccolta elettronica agli Stati membri tramite il servizio di scambio file. Si tratta di un sistema che consente di trasferire in modo sicuro le dichiarazioni di sostegno agli Stati membri. Le informazioni vengono inviate in forma criptata e possono essere decriptate soltanto dall'autorità competente interessata.
Si tratta di un sistema che consente di trasferire in modo sicuro le dichiarazioni di sostegno alle autorità nazionali competenti.
Le informazioni vengono inviate in forma criptata e possono essere decriptate soltanto dall'autorità competente interessata.
È possibile avvalersi delle vie di ricorso disponibili nel proprio paese, ad esempio rivolgendosi alle autorità amministrative o giudiziarie (inclusi i difensori civici nazionali o regionali).
È inoltre possibile presentare una denuncia alla Commissione per violazione del diritto dell'UE.
Presentare l'iniziativa
SÌ.
Occorre presentare l'iniziativa entro 3 mesi dalla data in cui è stato ricevuto l'ultimo certificato dalle autorità nazionali competenti.
NO.
Basta inviare il modulo per presentare l'iniziativa tramite l'account riservato agli organizzatori, insieme alle copie di tutti i certificati ricevuti dalle autorità nazionali competenti a conferma del raggiungimento del numero minimo di firme.
Ottenere una risposta
La riunione si tiene entro 1 mese dalla data in cui gli organizzatori hanno presentato l'iniziativa.
Consiste in una discussione strutturata sul contenuto dell'iniziativa per garantire che la Commissione possa capire perfettamente i suoi obiettivi (chiedendo eventualmente ulteriori chiarimenti) prima di preparare la sua risposta.
NO.
Una volta che l'iniziativa è stata presentata, la Commissione ne informa il Parlamento, il quale contatta gli organizzatori per calendarizzare l'audizione.
Oltre al Parlamento europeo, la Commissione informa anche il Consiglio dell'UE, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, nonché tutti i parlamenti nazionali dell'UE.
Entro sei mesi dalla sua pubblicazione come iniziativa valida.
La Commissione illustra in una comunicazione le eventuali misure che intende adottare, indicandone i motivi e definendo un calendario per la loro messa in atto.
La comunicazione sarà pubblicata su questo sito web in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
La Commissione informa anche il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, nonché tutti i parlamenti nazionali dell'UE.
NO.
Lo scopo dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei è consentire agli europei di lanciare un dibattito e di influire sul programma politico dell'UE sollecitando la Commissione a proporre un testo legislativo.
Obbligare la Commissione a proporre un atto giuridico comporterebbe una revisione dei trattati.
La proposta della Commissione deve seguire il relativo iter legislativo.
Per diventare legge, dovrà cioè essere esaminata e poi adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, oppure in alcuni casi soltanto dal Consiglio.
NO.
Diversamente dal rifiuto di registrare un'iniziativa, questa decisione si fonda sull'analisi nel merito dell'iniziativa da parte della Commissione e non è soggetta a procedure di ricorso.
Lo strumento dell'iniziativa intende influire sull'agenda politica dell'UE e obbliga la Commissione a prendere seriamente in considerazione le richieste avanzate dai cittadini europei. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a darvi seguito.
Se la Commissione decide di non intervenire, illustrerà chiaramente le sue motivazioni.
Finanziamenti e sostegni
SÌ.
Occorre indicare tutti i finanziamenti superiori a 500 euro per promotore.
Queste informazioni vanno fornite al momento della presentazione della richiesta di registrazione e poi aggiornate almeno ogni 2 mesi.
Occorre inoltre specificare qualsiasi sostegno non finanziario ottenuto dall'iniziativa.
I dettagli sui sostegni finanziari e i promotori saranno pubblicati nel registro online.
Occorre dichiarare tutte le fonti di sostegno e di finanziamento nell'account riservato agli organizzatori, vale a dire l'account utilizzato per registrare l'iniziativa.
Ogni 2 mesi gli organizzatori riceveranno nell'account un sollecito automatico ad aggiornare le informazioni sui finanziamenti e sostegni ricevuti.
I promotori sono persone od organizzazioni che offrono un sostegno finanziario superiore a 500 euro.
Sono considerate promotori anche le persone giuridiche o le organizzazioni che forniscono a un'iniziativa altre forme di sostegno economicamente quantificabili (donazioni in natura), oppure non quantificabili dal punto di vista economico.
Le persone che offrono un sostegno non finanziario, ad esempio con attività di volontariato, non sono considerate promotori ai sensi del regolamento ICE e non vanno indicate.
In caso di dubbi sulle fonti di sostegno da comunicare, è possibile contattare il servizio "Chiedi una consulenza" del forum ICE.
NO.
Sarebbe contrario al principio dell'indipendenza dello strumento e della neutralità della Commissione.
Tuttavia, la Commissione offre un sostegno non finanziario sotto forma di servizi di traduzione gratuiti e il proprio sistema gratuito di raccolta elettronica delle firme.
Un ulteriore sostegno, sotto forma di consulenza e orientamento, è disponibile nel forum dell'iniziativa dei cittadini europei.
SÌ.
Per inviare una segnalazione o presentare una denuncia sui promotori e il sostegno dichiarato per una determinata iniziativa (ad esempio se si ritiene che le informazioni pubblicate siano scorrette o incomplete), è possibile utilizzare il modulo per contattarci disponibile sulla pagina dedicata all'iniziativa.
Per consentirci di dare seguito alla denuncia, occorre indicare precisi elementi di prova.
La Commissione contatterà gli organizzatori dell'iniziativa per appurare i fatti e invitarli a correggete eventuali inesattezze nei finanziamenti o sostegni indicati.
Comunicare
NO.
La Commissione è tenuta ad assumere un atteggiamento neutrale nei confronti di tutte le iniziative in corso.
Tuttavia, conduce campagne pubblicitarie e informative generali per sensibilizzare l'opinione pubblica al diritto d'iniziativa dei cittadini come strumento per partecipare all'elaborazione delle politiche europee.
Visitando questo sito per seguire gli ultimi sviluppi del diritto d'iniziativa dei cittadini in generale e delle iniziative specifiche, oppure abbonandoti alla newsletter.
È anche possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti specifici sulle iniziative da parte degli organizzatori e della Commissione al momento di dare il proprio sostegno ad un'iniziativa utilizzando il sistema centrale della Commissione.
SÌ.
È possibile raccogliere gli indirizzi e-mail dei firmatari a fini informativi e di comunicazione, ma soltanto:
- se danno il loro consenso
- se vengono rispettate le norme sulla protezione dei dati personali.
Protezione dei dati personali
SÌ.
La normativa europea autorizza gli organizzatori a raccogliere informazioni specifiche su coloro che sostengono un'iniziativa online o su carta e a comunicare tali informazioni alle autorità nazionali che hanno il compito di convalidare le firme raccolte.
Si tratta di un obbligo giuridico degli organizzatori: senza le informazioni sui firmatari, il sostegno all'iniziativa non può essere riconosciuto.
Tutti i dati personali elaborati ai fini di un'iniziativa sono soggetti alla legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Per i dati personali che elaborano, i rappresentanti dei gruppi di organizzatori sono tenuti a rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la rispettiva legislazione nazionale in materia.
Per i dati personali che elabora, la Commissione europea è tenuta a rispettare il regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE (EUDPR).
Per i dati personali che elaborano durante la verifica delle dichiarazioni di sostegno, gli Stati membri sono soggetti al GDPR e alle rispettive norme nazionali in materia di protezione dei dati.
Il sistema centrale di raccolta elettronica della Commissione offre il più elevato livello di sicurezza per gli utenti (inclusa la crittografia dei dati) nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione. Consente anche ai cittadini di sostenere iniziative utilizzando semplicemente la loro carta d'identità elettronica nazionale.
Non i dati inseriti nel modulo ufficiale per le dichiarazioni di sostegno: questi possono essere utilizzati esclusivamente per sostenere l'iniziativa.
Tuttavia, è possibile chiedere ai firmatari di fornire separatamente i loro recapiti - previo accordo - a fini informativi e di comunicazione.
Per maggiori dettagli, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.
Il titolare del trattamento dati è:
- il rappresentante del gruppo di organizzatori, oppure
- l'entità giuridica eventualmente creata per gestire l'iniziativa.
I ruoli si riferiscono al trattamento dei dati personali (indirizzi e-mail inclusi) raccolti dai cittadini durante il processo di raccolta delle firme.
Il ruolo di titolare del trattamento dati è condiviso con la Commissione se un'iniziativa si avvale:
- del sistema della Commissione per raccogliere le firme e gli indirizzi e-mail
- del servizio di scambio file della Commissione per trasferire le firme ai paesi dell'UE.
Durante il processo di verifica delle firme, anche le autorità nazionali competenti svolgono questo ruolo.
Per maggiori dettagli, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.
Le norme specifiche che figuranonel regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei – vedere l'articolo 19.
Per tutti gli altri aspetti, gli organizzatori, come pure le autorità competenti dei paesi dell'UE sono soggetti alle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati.
Nei casi in cui la Commissione è contitolare del trattamento dati, le sue azioni sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1725.
Per maggiori dettagli, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.
Dichiarazioni di sostegno:
Gli organizzatori e la Commissione devono distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno firmate per un'iniziativa (e le relative copie) entro la prima delle seguenti date:
- 1 mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione
- 21 mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta.
Tuttavia, se l'iniziativa viene ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno (e le relative copie) devono essere distrutte entro 1 mese dal ritiro.
Le autorità nazionali chiamate a verificare le dichiarazioni di sostegno devono distruggere tutti gli originali (e le relative copie) entro 3 mesi dalla conclusione della verifica.
Unica eccezione: se si è coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa, è possibile conservare le dichiarazioni di sostegno (e le relative copie) oltre questi termini.
Indirizzi e-mail:
gli organizzatori e la Commissione devono distruggere l'archivio degli indirizzi di posta elettronica entro:
- 1 mese dal ritiro dell'iniziativa, oppure
- 12 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta, oppure
- 12 mesi dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione.
Tuttavia, se la Commissione risponde all'iniziativa con una comunicazione formale, il periodo di conservazione degli indirizzi di posta elettronica termina 3 anni dopo la pubblicazione della comunicazione.
Sì, consultare gli orientamenti sulla protezione dei dati per organizzatori di iniziative.